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Art. 609 ter. Circostanze aggravanti

Art. 609-ter. (1) Circostanze aggravanti. Lapena è della reclusione da sei a dodici anni se i fattidi cui all’articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto  gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (2);

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (3);


5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (4);

5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (4);

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività (5);

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (5).

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Numero così sostituito dall’art. 1, co. 1-ter, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 23, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Numero aggiunto dall’art. 1, co. 2, D.L. n. 93/2013 cit.

(5) Numero aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.