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Art. 3

Art. 3. 

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede contestualmente alla numerazione delle singole pagine;

b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l’indice degli atti e delle produzioni;

b) l’elenco delle cose sequestrate;

c) la distinta delle spese anticipate dall’erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.