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Art. 484. Falsità in registri e notificazioni

Art. 484.  Falsità in registri e notificazioni. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (euro 309).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.