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Art. 411. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Art. 411.  Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto (1).

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni (euro 2.582) a lire venticinque milioni (euro 12.911) (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 30 marzo 2001,n. 130.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) per le ipotesi previste dai commi 1 e 2: l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) e il fermo è consentito; per l’ipotesi prevista dal comma 4: l’arresto ed il fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.