Logo del Laurus Robuffo

Art. 313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Art. 313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278,279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia (1).

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt. 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a  danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall’articolo 290, quando è commesso contro l’Assemblea Costituente ovvero le Assemblee legislative o una di queste, non si può
procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia (2).

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia.

(1) Gli articoli 273 e 274 richiamati nel comma 1 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 28 giugno 1985, n. 193.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969, ha dichiarato illegittimo il 3° comma «nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l’autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa».