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Art. 11. Rinnovamento del giudizio

Art. 11.  Rinnovamento del giudizio.  Nel caso indicato nell’art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero.

Nei casi indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.