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Art. 289. Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Art. 289. Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

 

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio,  anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione  dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis  dell’articolo 294 (1).

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare (2).

(1) Comma così modificato (mediante l’aggiunta dell’attuale ultimo periodo) dall’art. 7, L. 16 aprile 2015, n. 47.

(2) Comma così modificato dalla L. 16 luglio 1997, n. 234.