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Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente  reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); si può procedere all’arresto fuori flagranza nei casi previsti dall’art. 71, D.Lgs. 6  settembre 2011, n. 159; il fermo è consentito soltanto se ricorrono le condizioni di cui all’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.