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Libro Ottavo - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA*

(*) lnteramente sostituito dall’art. 44 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

In questa nota si offrono alcune indicazioni essenziali relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica che costituisce oggetto della disciplina dettata dal Libro Ottavo c.p.p. dedicato, originariamente, al Procedimento davanti al pretore ed ora completamente innovato dall’articolo 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che  inserisce nel codice i nuovi articoli da 549 a 559 che compongono, ora, l’intero libro ottavo.

Il principio di fondo, contenuto nell’articolo 549, è che per quanto non viene stabilito dalle citate disposizioni si applicano quelle contenute nei Libri che precedono: ciò vale anche per la fase delle indagini preliminari.

Il secondo principio consiste nel fatto che il pubblico ministero potrà esercitare l’azione penale con la citazione diretta a giudizio ma ciò solo con riferimento ai reati indicati  nell’articolo 550. In tutti gli altri casi, invece, il pubblico ministero eserciterà l’azione penale nelle stesse forme previste per il procedimento ordinario: conseguentemente, salvo che il procedimento venga definito ricorrendo a uno di quelli «speciali», sarà depositata nella cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio, alla quale seguirà la  fissazione e la celebrazione dell’udienza preliminare.

Pertanto davanti al giudice monocratico si realizzerà una duplicità di riti: uno con udienza preliminare e l’altro senza e con citazione diretta a giudizio. Nel Titolo II del Libro  Ottavo viene appunto disciplinata questa seconda ipotesi.

Il Titolo III è invece dedicato ai procedimenti speciali. Per quanto concerne il giudizio abbreviato ed il patteggiamento troveranno applicazione le disposizioni contenute nei Titoli I e II del Libro Sesto. Tuttavia, nei casi in cui vi è la citazione diretta a giudizio, la richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato potrà avvenire anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Una importante novità è stata introdotta con la modifica operata dal D.L. n. 211/2011 agli artt. 558 e 386. In particolare con tali modifiche, è stata inserita - relativamente ai reati di competenza del giudice monocratico  - la regola generale di porre l’arrestato a disposizione del p.m. mediante gli arresti domiciliari; a tale regola generale sono previste delle deroghe (mancanza o inidoneità o indisponibilità dell’abitazione, arrestato pericoloso, abitazione posta fuori dal circondario ovvero quando il soggetto sia stato arrestato in flagranza per i delitti di furto in abitazione o con strappo (scippo) o per rapina o estorsione) a seguito delle quali l’arrestato sarà custodito presso le camere di sicurezza della p.g.; soltanto nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di queste o per ragioni di necessità o urgenza, con decreto motivato del p.m. l’arrestato sarà condotto nel carcere del
luogo dove l’arresto è stato eseguito.

Il Titolo IV, infine, disciplina il dibattimento. È da richiamare l’attenzione sulla previsione secondo la quale il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e se il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.