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Art. 579. Omicidio del consenziente

Art. 579. Omicidio del consenziente. Chiunquecagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise; nel caso di delitto tentato è del Tribunale collegiale.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 -  riportato in nota al presente Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di indiziato di delitto.