Art. 321. (1) Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un
pubblico servizio il denaro o altra utilità.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 11 L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 7 febbraio 1992, n. 181.