Art. 721. Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco. Agli effetti delle disposizioni precedenti:
- sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
- sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.