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Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose

[Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.  Abrogato.]

Articolo abrogato dall’art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180.