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Art. 4

Art. 4. 

1. Le comunicazioni previste dall’articolo 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

a) il nome del destinatario della notificazione;

b) la indicazione della natura dell’atto notificato e del luogo della notificazione;

c) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso i1 provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.