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Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa

Art. 334.  (1) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità  amministrativa. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni è la multa da lire 60.000 (euro 30) a lire 600.000 (euro 309) se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 600.000 (euro 309), se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 86 L. 24 novembre 1981, n. 689.

Procedura; 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.