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Art. 266. Limiti di ammissibilità
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

                                                                                                    CAPO IV 

                                                                      INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

                                                                                        E COMUNICAZIONI

1 Accanto alle intercettazioni investigative (disciplinate dagli artt. 266-271 c.p.p.), il nostro ordinamento pone anche le intercettazioni per il rintraccio di un latitante (art. 295 c.p.p.)  e le intercettazioni preventive (art. 226 disp. art. c.p.p., 4 e 7 D.L. 27 luglio 2005, n. 144 conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155).

Le intercettazioni preventive possono essere disposte, anche in assenza di un procedimento penale, quando è necessario per le attività di prevenzione e di informazione in  ordine ai delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) n. 4 c.p.p. (delitti commessi per finalità di terrorismo - per la definizione di «condotte con finalità di terrorismo», vedi l’art.  270-sexies c.p., come introdotto dall’art. 15, D.L. n. 144/2005 cit. - o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non  inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché i delitti di cui agli art. 270 co. 3 e 306 co. 2 c.p.) nonché ai tipici delitti di mafia indicati nell’art. 51 comma  3-bis c.p.p. Esse prescindono, dunque, sia dal compimento di un reato sia dalla assunzione della qualità di indagato da parte della persona le cui comunicazioni vengono assoggettate a controllo. I loro risultati non possono però essere utilizzati nel procedimento penale fatti salvi i fini investigativi.

Si veda l’art. 226 disp. art. c.p.p. (come sostituito dall’art. 5 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif. dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438) dalla lettura del quale emergono con chiarezza: le finalità delle intercettazioni preventive, i loro presupposti e le loro modalità esecutive nonché gli organi legittimati a richiederle.

In materia di intercettazioni “preventive” finalizzate a controllare che i soggetti destinatari di misura di prevenzione personale applicata dall’A.G. non continuino a porre in  essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura stessa, vedi l’art. 78 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Una particolare deroga alla disciplina generale dettata dal citato art. 226 è stata introdotta dall’art. 4, D.L. n. 144/2005 cit. (da ultimo sostituito dall’art. 12, L. 7 agosto 2012, n. 133)  che ha previsto la facoltà, per i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza (AISI e AISE per effetto di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 124), su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, di richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di dette intercettazioni quando le operazioni siano ritenute indispensabili per l’espletamento delle attività  loro demandate dagli artt. 6 e 7, L. n. 124/2007 cit. e che detta autorizzazione è richiesta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto  compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 226 disp. att. c.p.p.

Per la facoltà delle Agenzie (AISI e AISE) di acquisizione dei dati di traffico relativi a comunicazioni attinenti alla prevenzione, vedi anche nota 4 sub art. 226 Disp.att c.p.p.

L’art. 7-bis, D.L. n. 144/2005 cit. ha stabilito, fra l’altro, che al fine di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale  individuate con decreto del Ministro dell’interno e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, le intercettazioni preventive possono essere svolte, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti  all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui al comma 1 del citato art. 7-bis.

Quanto alle modalità di documentazione delle intercettazioni medesime, può ritenersi applicabile quella prevista dagli artt. 268 e 271 c.p.p.

2 In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico  telefonico, vedi l’art. 132, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. il quale ha previsto che tali dati sono conservati dal  fornitore per 24 mesi e che gli stessi, entro tale termine, sono acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

3 In tema di acquisizione dei dati di traffico telematico - l’obbligo di conservazione di tali dati è stato introdotto nell’art. 132, D.Lgs. n. 196/2003 cit. con le modifiche ad esso  apportate dall’art. 6, D.L. n. 144/2005 cit. - da cui è comunque escluso il contenuto delle comunicazioni, si applicano le medesime procedure indicate nel precedente punto 2, con la precisazione che il termine è ridotto a 12 mesi.

Ancora in tema di traffico telematico, vedi anche quanto disposto dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (inseriti dall’art. 10, L. 18 marzo 2008, n.48 e riportati in nota all’art. 226 Disp. att. c.p.p.) dell’art. 132, D.Lgs. n. 196/2003, che prevedono la conservazione «in via di urgenza» e temporanea dei dati relativi al traffico telematico su provvedimento- da sottoporre alla convalida da parte dell’A.G. entro 48 ore dalla notifica al destinatario - del Ministro dell’interno o, su sua delega, dei responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché degli altri soggetti indicati nel co. 1 dell’art. 226 Disp. att. c.p.p.

4 In generale, sui periodi di conservazione dei dati di traffico telefonico o telematico nonché sui dati relativi alle chiamate senza risposta, vedi l’art. 132 D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modif..

5 In materia di intercettazioni, vedi anche la L. 20 giugno 2003, n. 140 recante «Disposizioni in materia di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di  processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato».

6 Si riporta il testo dei commi 82 e 83 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  finanziaria 2008)»): 

«82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d’appello,  delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, anche attraverso la  razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell’amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte  dall’autorità giudiziaria».

Art. 266. (1) Limiti di ammissibilità.

1. L’ intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del  telefono (2);

f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, comma 3, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché  dall’art. 609-undecies (3);

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale (4);

f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale (5).

2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un  dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa (6).

2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i  delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater (7) (8) (9) (10) (11).

(1) Articolo così modificato dall’art. 8 della L. 7 marzo 1996, n. 108 recante “Disposizioni in materia di usura”. La lett. f-bis) è stata inserita dall’art. 12 L. 3 agosto 1998, n. 269.

(2) La lett. f) è stata così modificata dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.

(3) Lettera inserita dall’art. 12 L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificata prima dall’art. 13, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e poi dall’art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

(4) Lettera aggiunta dall’art. 14, co. 3, L. 14 gennaio 2013, n. 9.

(5) Lettera aggiunta dall’art. 2, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(6) Nel primo periodo, le parole “, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile” sono state aggiunte  dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 4 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(7) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2017 cit.

Per disposizioni transitorie, vedi nota precedente.

(8) In tema di intercettazioni ambientali, vedi anche quanto previsto dall’art. 6, D.Lgs. n. 216/2017 cit., riportato sub art. 267 c.p.p.

(9) Ancora sulle intercettazioni ambientali e sui loro presupposti di ammissibilità nei procedimenti per reati di criminalità organizzata v. l’art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(10) In tema di procedimenti per i reati (ministeriali) indicati nell’art. 96 della Costituzione v. art. 10 L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

(11) L’art. 9, L. 11 agosto 2003, n. 228, ha disposto che per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (contenente gli articoli da 600 a 604) del codice penale nonché  dall’articolo 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.