Logo del Laurus Robuffo

Art. 211. Rapporti tra azione civile e azione penale

Art. 211. Rapporti tra azione civile e azione penale. 

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale.

1 V. art. 35 L. 26 novembre 1990 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) che sostituisce l’art. 295 c.p.c.