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Art. 270. quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quinquies. (1) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze  chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi  pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la  reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla  commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies (2).

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

(1) Articolo inserito dall’art. 15, co. 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, co. 3, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 3, D.L. n. 7/2015 cit.

Per la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, vedi quanto previsto dall’art. 1, co. 3- bis, D.L. n. 7/2015 cit.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 2, co. 4, D.L. n. 7/2015.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.).; 4) competente è la Corte di Assise.