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Art. 609 decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni


Art. 609-decies. (1) Comunicazione al tribunale per i minorenni. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli  articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni (2).

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile (3).

Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore  dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede (4).

In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall’art. 13 L. 3 agosto 1998, n. 269.

(2) Il comma - già modificato prima dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi dall’art. 3, co. 19, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94 - è stato poi sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. v), L. 1  ottobre 2012, n. 172 ed infine così modificato dall’art. 1, co. 2-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Comma inserito dall’art. 1, co. 2-bis, D.L. n. 93/2013 cit.

(4) Comma così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. v), L. n. 172/2010 cit.