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Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 474.  Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.  Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

 

Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.): 2) l’arresto è facoltativo nell’ipotesi prevista dal co. 1;3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 15, L. 14 gennaio 2013, n. 9 (in nota sub art. 517-quater).