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Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione

Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione su richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. (1)

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo
di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta
eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3- bis e 3-quater, del codice di procedura penale. (2)

 

(1) Comma sostituito dall’art. 239 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e poi così modificato dall’art. 1, co. 12, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla
data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Le disposizioni introdotte al presente articolo dal co. 12 dell’art. 1, L. n. 103/2017 cit., per effetto di quanto disposto dal co. 15 del medesimo articolo, si
applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge citata.

(2) Comma così modificato dall’art. 6, comma 4, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Per la disciplina transitoria inerente l’art. 6, L. n. 251/2005 cit., vedi l’art. 10 della medesima legge riportato in nota all’art. 157.