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Art. 537 bis. Indegnità a succedere.

Art. 537-bis. Indegnità a succedere.

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere.

Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 11 gennaio 2018, n. 4.