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Art. 476. Reati commessi in udienza

Art. 476. Reati commessi in udienza.

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti.

2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.