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Art. 603 bis.2. Confisca obbligatoria

Art. 603-bis.2. Confisca obbligatoria. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di  procedura penale per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del  danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

 

Articolo inserito dall’art. 2, L. 29 ottobre 2016, n.199 (in vigore dal 4 novembre 2016).

Vedi anche quanto previsto dall’art. 3, co. 4, L. n. 199/2016 cit. riportato sub art. 603-bis.