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Art. 722. Pena accessoria e misura di sicurezza

Art. 722. Pena accessoria e misura di sicurezza. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È  sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati (1).

(1) Per deroghe di applicabilità della disposizione del presente articolo, vedi nota all’art. 718 c.p.