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Art. 103. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo

Art. 103. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo. 

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l’azione contro il condannato.