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Art. 130 bis. Separazione dei procedimenti in fase di indagine

Art. 130 bis. (1)  Separazione dei procedimenti in fase di indagine. 

1. Il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e bis) del codice.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1 co. 4, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.