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Titolo I - Misure cautelari personali

In materia di misure cautelari personali, le disposizioni previste dal presente Titolo, escluse quelle di cui agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280, si  osservano, in quanto compatibili, anche in tema di mandato d’arresto europeo per effetto di quanto disposto dall’art. 9, co. 5, L. 22 aprile 2005, n. 69 (recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati  membri»).

In tema di procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, vedi quanto disposto dall’art.  3, co. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, riportato in nota sub art. 51.

Si riporta l’art. 15, L. 16 aprile 2015, n. 47 (recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità »), come modificato dall’art. 1, co. 37, L. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo):

«Art. 15. 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di  ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno  precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle  domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con  indicazione dell’esito, ove conclusi».