[Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito.]
Articolo abrogato dall’art. 1, D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7.
Il delitto previsto dall’originario art. 486 è, ora,un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria previsto dall’art. 4, D.Lgs. n.7/2016 cit.
Per disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall’art. 12, D.Lgs. n. 7/2016 cit.