Art. 163. (1) Sospensione condizionale della pena. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a
due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena rivativa
della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa
per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (2).
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva è ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (2).
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (2).
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (3) (4) (5).
(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, L. 11 giugno 2004, n. 145.
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, L. n. 145/2004 cit.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60, D.Lgs. 28
agosto 2000, n. 274.
(5) Per particolari ipotesi cui può essere subornata la concessione della sospensione condizionale della pena, vedi quanto previsto dall’art. 13, D.L.
20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.