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Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo  scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire  l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L’articolo - aggiunto dall’art. 4 della L. 23 dicembre 1993, n. 547 - è stato così sostituito dall’art. 4, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.). L’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti.

La competenza è del Tribunale monocratico.