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Art. 420 bis. Assenza dell’imputato

Art. 420-bis. Assenza dell’imputato.

1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la  notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’imputato è rappresentato dal difensore. E’ altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l’imputato che, dopo essere  comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. Se l’imputato fornisce la prova che  l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e  documenti ai sensi dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo 493.

Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.

Nello stesso modo si procede se l’imputato dimostra che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova  dell’impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l’ordinanza e procede a norma dell’articolo 420-quater se risulta che il  procedimento, per l’assenza dell’imputato, doveva essere sospeso ai sensi  delle disposizioni di tale articolo.

L’articolo - inserito dall’art. 19, L. 16 dicembre 1999, n. 479 che, con gli artt. da 420 a 420 quinquies, aveva sostituito l’originario art. 420 - è stato poi così sostituito dall’art. 9, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Per norme transitorie in merito all’applicazione delle disposizoni del Capo III (contenente gli articoli da 9 a 15) della L. n. 67/2014 cit., si riporta l’art. 15-bis di tale ultima legge, inserito dall’art. 1, L. 11 agosto 2014, n. 118:

    “Art. 15-bis. Norme transitorie.

    1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti  non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

    2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso  alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”.