Logo del Laurus Robuffo

Art. 544 ter. Maltrattamento di animali

Art. 544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201 (in vigore dal 4 dicembre 2010).

Vedi nota sub Titolo IX bis.

Procedura: v. art. 544 bis.

La Corte di Cassazione, Sez. 3, con sentenza n.15061 del 13 aprile 2007, ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’art. 544-ter c.p.