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Art. 556. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Art. 556. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta.

1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio. (1)

(1) Il secondo periodo del comma 2 è stato introdotto dall’art. 2 nonies D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.