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Art. 72. Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

Art. 72. Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.  Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.

Articolo sostituito dall’art. 2 della L. 25 novembre 1962, n. 1634.