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Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano  consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in  luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto o al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.