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Art. 364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Art. 364.  Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.  Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art.361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.