Logo del Laurus Robuffo

Art. 169. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Art. 169.  Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.  Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, [la legge stabilisce una  pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire tre milioni (euro 1.549) anche se congiunta a detta pena], il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’art. 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

 

La Corte costituzionale con sentenze n. 108 del 5 luglio 1973 e n. 154 del 7 luglio 1976, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma «nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio» e «nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l’applicazione del beneficio».

La locuzione racchiusa all’interno delle parentesi quadre [...], può ormai ritenersi sorpassata per effetto della nuova formulazione dell’art. 19 del R.D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, intervenuta a norma dell’art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689.