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Art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Art. 677. (1) Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il proprietario di  un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato  alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da lire trecentomila (euro 154) a unmilioneottocentomila (euro 929).

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila (euro 309).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 52 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.

Per l’ipotesi del 3° co. - V. procedura sub art. 650.