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Art. 113. Cooperazione nel delitto colposo

Art. 113. Cooperazione nel delitto colposo.  Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste
soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell’art.112.