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Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo

Art. 609-octies. (1) Violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui  all’articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato  determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (381 co. 2 lett d-bis) c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo nell’ipotesi aggravata di cui al co. 3, comporta l’applicazione delle specifiche misure di sicurezza personali previste dall’art.  609-nonies c.p.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.