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Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari. 

1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo in tema di mandato di arresto europeo, vedi gli artt. 9, comma 7, e 35, comma 8, L. 22 aprile 2005, n. 69.