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Art. 91. Giudice competente in ordine alle misure cautelari
Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari

CAPO VII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 91. Giudice competente in ordine alle misure cautelari. 

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (1)

(1) Il co. 1 è stato così modificato dall’art. 212 D.lgs. 51/98 e succ. mod.