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Art. 686. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
Capo I - Sezione III - § 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

                                                                                                       CAPO I 

                                                                                                   SEZIONE III 

                                                                                                          § 2

                                                                Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione

                                                                              dell'alcolismo e dei delitti

                                                                         commessi in stato di ubriachezza

Art. 686. (1) Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza  osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila (euro 413) a lire quattromilioniottocentomila (euro 2.478).

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o  droghe.

È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro  titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non  superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 53 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro delle Finanze 23 gennaio 2001, è stata individuata nella Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente in ragione del  domicilio fiscale del trasgressore, l’ufficio destinatario del rapporto (art. 2).