CAPO I
SEZIONE III
§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcolismo e dei delitti
commessi in stato di ubriachezza
Art. 686. (1) Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila (euro 413) a lire quattromilioniottocentomila (euro 2.478).
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 53 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Ministero delle finanze.
Con decreto del Ministro delle Finanze 23 gennaio 2001, è stata individuata nella Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, l’ufficio destinatario del rapporto (art. 2).