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Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza. 

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’articolo 659 comma 2.

In tema di competenza all’emissione del mandato di arresto europeo, vedi l’art. 28, L. 22 aprile 2005, n. 69.