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Art. 66. Verifica dell’identità personale dell’imputato

Art. 66. Verifica dell’identità personale dell’imputato.

1. Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le  conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’articolo 130.

Le forme e le garanzie previste dal presente articolo sono osservate anche per l’interrogatorio previsto in tema di mandato di arresto europeo.