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Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili

Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili.

1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.