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Art. 365. Omissione di referto

Art. 365. Omissione di referto.  Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione (euro 516).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.