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Art. 433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni

Art. 433.  Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.  Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il primo comma; obbligatorio (380 c.p.p.) per il terzo; 3) il fermo è  consentito solo per il terzo comma (384 c.p.p.); competenza: vedi art. 432.