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Art. 233. Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

Art. 233.  Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province.  Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.